Analisi giuridico-diplomatica: l’attacco alla nave umanitaria “Global Sumud Flotilla” nel porto di Tunisi

Página inicial / Flotilha da Liberdade / Analisi giuridico-diplomatica: l’attacco alla nave umanitaria “Global Sumud Flotilla” nel porto di Tunisi

InfoPal. Di Falastin Dawoud. Il 9 settembre 2025, la nave umanitaria “Global Sumud Flotilla”, diretta verso la Striscia di Gaza con un carico di aiuti, è stata oggetto di un attacco con drone mentre si trovava nel porto di Tunisi. Fortunatamente, non si sono registrate vittime. Questo evento non è un semplice incidente ma un episodio gravissimo con profonde implicazioni per il diritto internazionale, la sicurezza marittima e la stabilità regionale.

Questa azione deve essere inquadrata in molteplici rami del diritto internazionale:

  1. Diritto del Mare che definisce gli status giuridici delle acque e gli obblighi degli Stati costieri
  2. Diritto Internazionale Umanitario (DIU) che regola la condotta delle ostilità nei conflitti armati.
  3. Convenzioni sul Terrorismo Internazionale che condannano gli atti di violenza a fini politici contro civili.
  4. Diritto Internazionale dei Diritti Umani che protegge i diritti fondamentali dell’individuo.
  5. Dottrina della Responsabilità Internazionale degli Stati che stabilisce le conseguenze per atti illeciti.

Analizziamoli uno alla volta.

A) Violazione della Sovranità e Integrità Territoriale della Tunisia

L’attacco è avvenuto all’interno del porto di Tunisi, che costituisce acque interne sotto la piena sovranità dello Stato tunisino. Questo trasforma l’evento da un illecito marittimo a una violazione diretta dell’integrità territoriale della Tunisia, paragonabile a un attacco su suolo nazionale. La Tunisia è la prima vittima di questo atto, che rappresenta una palese violazione del principio fondamentale di sovranità sancito dallo Statuto delle Nazioni Unite.

B) Violazione del Diritto Internazionale Umanitario e Potenziale Crimine di Guerra Sebbene l’autore sia ancora “sconosciuto”, l’ipotesi che un simile attacco sia riconosciuto ad Israele non susciterebbe particolare stupore a livello internazionale visti i precedenti storici. Basti ricordare gli attacchi contro attivisti e navi umanitarie dirette verso Gaza nel 2010 con le Mavi Marmara. A questo proposito: 

  • La nave, essendo dedicata a missioni umanitarie, gode di status protetto ai sensi delle Convenzioni di Ginevra e dei loro Protocolli Aggiuntivi.
  • L’attacco intenzionale contro un obiettivo civile chiaramente identificato viola il principio di distinzione tra obiettivi militari e beni civili.
  • Qualora venga provato che Israele è il diretto responsabile, questo atto costituisce un crimine di guerra perseguibile ai sensi dell’Articolo 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Gli individui responsabili (mandanti ed esecutori) potrebbero essere incriminati.

C) Atto di Terrorismo Internazionale

L’azione presenta i tratti distintivi del terrorismo internazionale:

  • Uso della violenza con un drone
  • Natura politica dell’obiettivo (dissuadere le missioni umanitarie per Gaza)
  • Bersaglio civile e non militare
  • Finalità intimidatoria verso la società civile globale e gli attivisti.

Pertanto, l’attacco viola le numerose convenzioni internazionali che impongono agli Stati di cooperare per prevenire e reprimere il finanziamento e il supporto al terrorismo.

D) Violazione del Diritto all’Assistenza Umanitaria

L’attacco ha l’effetto di impedire la fornitura di aiuti essenziali alla popolazione civile di Gaza, aggravando una crisi umanitaria già severa. Ciò viola il diritto all’assistenza umanitaria, derivante dai diritti fondamentali alla vita e alla salute, e rappresenta una forma di punizione collettiva.

E) Profili di Responsabilità

1. Responsabilità della Tunisia (Stato Costiero).

La Tunisia, in quanto sovrana del territorio violato, ha precisi obblighi:

  • Dovere di Prevenzione: È tenuta a esercitare la “dovuta diligenza” per proteggere le navi nel suo porto da atti illeciti. La domanda su quanto le autorità tunisine fossero preparate a un simile scenario è inevitabile.
  • Dovere di Investigazione e Persecuzione: la Tunisia deve avviare un’indagine immediata, trasparente e efficace per identificare i colpevoli e perseguirli con tutta la forza della legge tunisina (reati di attentato, danneggiamento, terrorismo).
  • Dovere di Proteggere le Missioni Umanitarie: Ha l’obbligo di facilitare il passaggio di aiuti e garantire la sicurezza delle navi umanitarie sotto la sua giurisdizione.
  • Responsabilità di Stati Terzi (Ipotesi)

Se dietro a questo attacco ci fosse Israele, questo lo renderebbe corresponsabile dell’illecito internazionale, commettendo un atto di aggressione indiretta contro la Tunisia.

  • Possibili Conseguenze e Reazioni della Comunità Internazionale
  • Condanna Diplomatica: attesa di una condanna formale da parte dell’ONU, dell’Unione Africana, dell’Unione Europea e dei principali attori globali.
  • Sanzioni: il Consiglio di Sicurezza dell’ONU potrebbe valutare sanzioni mirate contro Israele
  • Investigazioni Internazionali: potrebbe essere istituito un panel di investigazione indipendente sotto l’egida delle Nazioni Unite.
  • Rinvio alla Corte Penale Internazionale: il Consiglio di Sicurezza potrebbe, teoricamente, deferire la situazione alla CPI. Tuttavia, il veto di potenze coinvolte nella regione rende questa opzione improbabile.
  • Giurisdizione Universale: Stati terzi potrebbero avviare procedimenti giudiziari contro i presunti responsabili in base al principio di giurisdizione universale per crimini di guerra e terrorismo.

L’attacco alla “Global Sumud Flotilla” non è un evento isolato ma un crimine multilivello che offende simultaneamente:

  1. La sovranità della Tunisia.
  2. Le leggi di guerra.
  3. Le convenzioni antiterrorismo.
  4. I diritti umani fondamentali
Rolar para cima