
InfoPal. Di Falastin Dawoud. Di fronte alle immagini strazianti che giungono quotidianamente da Gaza, alla luce delle migliaia di vittime civili, della distruzione sistematica delle infrastruttire essenziali e della crisi umanitaria senza precedenti, sarebbe lecito chiedersi se nel quadro del diritto internazionale, la resistenza armata del popolo palestinese possa essere considerata legittima.
Partiamo dalle basi.
Diritto all’autodeterminazione.
Il principio dell’autodeterminazione dei popoli è riconosciuto come uno dei fondamenti del diritto internazione. La Carta delle Nazioni Unite, all’articolo 1, afferma tra gli scopi principali delle Nazioni Unite:
‘’Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli sul rispetto dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli’’.
Inoltre il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici ( 1966 ) all’articolo 1 stabilisce che:
‘’tutti i popoli hanno diritto all’autodeterminazione… in virtù di tale diritto essi determinano liberamente il loro status politico e proseguono liberamente il loro sviluppo economico sociale e culturale’’
Allora la domanda che bisogna chiedersi è: Che cos’è questo diritto all’autodeterminazione?
Il diritto all’autodeterminazione implica che un popolo soggetto a dominazione straniera, coloniale, razzista, possa rivendicare legittimamente l’indipendenza politica e l’integrità territoriale. Questo principio viene rafforzato dalla Dichiarazione sulla Concessione dell’Indipendenza ai paesi e ai Popoli Coloniali ( Risoluzione onu 1514/XV del 1960), che afferma l’inammissibilità della soggezione di un popolo a una dominazione straniera.
Per questi motivi il diritto all’autodeterminazione è stato costantemente riconosciuto dalla comunità internazione, tra cui le Risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 3236 ( 1974) e la 67/19 (2012) che riconoscono lo status della Palestine come Stato osservatore non membro e affermano il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione e all’indipendenza.
Allora questa rivendicazione all’autodeterminazione come si ottiene?
La legittimità della lotta armata contro l’occupazione straniera.
La Risoluzione ONU 37/43 (1982) riconosce:
‘’la legittimità della lotta dei popoli sotto dominazione coloniale e straniera e sotto regimi razzisti a esercitare il loro diritto all’autodeterminazione e all’indipendenza nazionale, inclusa la lotta armata’’.
Tale risoluzione riconosce la legittimità della resistenza armata dei popoli contro l’occupazione straniera purché questa resistenza rispetti le norme del diritto internazionale umanitario.
Anche il protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra del 1977 all’artcolo 1(4) qualifica come conflitti armati internazionali quelli che:
‘’si svolgono contro la dominazione coloniale, l’occupazione straniera e contro regimi razzisti, nell’esercizio del diritto dei popoli all’autodeterminazione’’.
I conflitti armati internazionali coinvolgono solitamente due o più stati ma il Protocollo Addizionale I del 1977 amplia questa definizione rendendo anche i conflitti armati internazionali quelli che coinvolgono gruppi armati non statali, purché agiscano per l’autodeterminazione.
Nel caso della Palestina, ci si chiede se le forze della resistenza possano essere considerate gruppi statali o gruppi armati non statali. Formalmente vengono considerati gruppi armati non statali perché non rappresentano ancora uno Stato riconosciuto de jure. Tuttavia le loro azioni rimangono inserite in un contesto di resistenza contro un occupazione straniera e di conseguenza sono soggetti agli obblighi stabiliti dalle convenzioni di Ginevra specialmente dal Common Article 3 che stabilisce un nucleo minimo di norme umanitarie che devono essere rispettate da tutte le parti.
Esso vieta:
- la violenza contro la vita e l’integrità delle persone
- la tortura e trattamenti crudeli
- esecuzioni senza giusto processo
Inoltre impone di trattare con umanità i prigionieri e curare i feriti e i malati senza discriminazioni.
Tornando a noi…
La legittimità della lotta armata quindi non deve escludere il rispetto dei principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario il cosiddetto DIU. In particolar modo:
- Distinzione tra civili e combattenti
- Proporzionalità nell’uso della forza
- Necessità militare
Nel nostro contesto si è osservato che numerosi rapporti e denunce di organizzazioni internazionali come Human Rights Watch e Amnesty International abbiano evidenziato l’uso sproporzionato della forza da parte dell’esercito israeliano, inclusi attacchi contro infrastrutture civili, ospedali e scuole. Pertanto emerge che la resistenza palestinese ha in diverse circostanze rispettato maggiormente i principi del diritto umanitario rispetto all’operato del governo israeliano guidato da Netanyahu.
Per concludere, sulla base delle norme del diritto internazionale, della giurisprudenza ONU, si può affermare che la resistenza del popolo palestinese è legittima in quanto espressione del diritto all’autodeterminazione contro un’occupazione militare prolungata. Tuttavia, tale resistenza deve rispettare i limiti del diritto internazionale umanitario evitando attacchi contro civili o condotte che possono configurare crimini di guerra
Fonti principali: – UN General Assembly Resolutions 1514 (1960), 3236 (1974), 37/43
(1982), 67/19 (2012) – Protocol I, Additional to the Geneva Conventions (1977) – ICCPR
(1966) – Cassese, A., International Law (Oxford University Press, 2005) – ICRC, Customary
International Humanitarian Law (Cambridge University Press, 2005) – Clapham, A., Human
Rights Obligations of Non-State Actors (Oxford University Press, 2006) – Albanese, F., UN
Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories
(2022-2024)- https://digitallibrary.un.org – https://www.icrc.org – Hamas Committed
Documented Atrocities. But a Few False Stories Feed the Deniers – Israel News – Haaretz.com – Israel/Occupied Palestinian Territory: ‘You Feel Like You Are Subhuman’:
Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza – Amnesty International
